LEX
Leggi e sentenze italiane
La legittimazione dell'esercizio di queste professioni è sancito ai più alti livelli. L'odinanza n°149/88 Corte Costituzionale.
Ha riconosciuto il legittimo esercizio della professione di Chiropratico (Principio poi seguito dalla Giurisprudenza per le varie medicine alternative/complementari) in quanto lo Stato Italiano non richiede alcuna abilitazione per l'esercizio delle professione di: Chiropratica,Osteopatia,Naturopatia, e tutte le medicine naturali non convenzionali, che la nostra legge ignora.
Giacchè fino a quando lo Stato Italiano non riterrà di disciplinarle, e di richiedere per il suo esercizio una speciale abilitazione, si tratta evidentemente di un lavoro professionale tutelato ex art.35, comma Cost… ed ex.art. 41 Cost…).
Legge n. 385 del 18 Giugno 1949
Trattato di Stato - amicizia - commercio - navigazione - protocollo di firma tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America. L'art. 1 comma 2/A permette di svolgere attività commerciale, industriale, di trasformazione, finanziaria, scientifiche, educative, religiose, filantropiche ed attività professionali.
Sentenza della Suprema Corte di Cassazione 3a Sezione penale del 13 Novembre 1954
Si è espressa favorevolmente in merito all'uso puramente accademico del Titolo degli Stati Uniti d'America.
Ministero degli Affari Esteri
Si è espresso con chiarimento concorde con Circolare del 09/10/1980.
Ministero dell'Università Italiano
Istruniv Uff. 11, Prot. N. 2017 del 28/05/1992, cita espressamente: "Il Possessore del Titolo Accademico di Laurea U.S.A. può abbreviare lo stesso e fregiarsene sotto la firma del suo possesso.
Sentenza n° 519/95
In tema di Osteopatia la Pretura di Trento (nello stesso senso Gip Arezzo 06/09/02 proc. n.1892/01) che sancisce come non possa affermarsi che la tecnica del massaggio e del trattamento Osteopatico (costituito da una speciale tecnica di manipolazione degli elementi ossei del corpo umano) rientrino nel campo dell'esercizio della scienza medica, trattandosi di pratiche ausiliarie prive di statuto o di ordinamento legale che non si sovrappongono all'ambito proprio della medicina, anche la Giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Veneto sez 1 n.213/93) si muove nella medesima direzione sancendo che in base ad una lettura coordinata degli art. 35 e 41 comma 1 cost.e art 229 cc l'esercizio delle professioni per cui la legge non abbia istituito un opposito Albo è in linea di principio libero.
Il Codice Penale in aiuto dei Naturopati
L’articolo 513 infatti punisce coloro i quali turbano la libertà dell'esercizio dell'industria e del commercio e può rappresentare un’ottima arma di difesa nei confronti di minacce e soprusi da parte di altre categorie professionali e di lobby troppo invadenti.
Art. 513 - Turbata libertà dell’industria o del commercio
Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l’esercizio di un’industria o di un commercio e’ punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire duecentomila a due milioni.
Art. 513 bis - Illecita concorrenza con minaccia o violenza
Chiunque nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, e’ punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un’attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici (1).
(1) Articolo aggiunto dalla L. 13 settembre 1982, n. 646.
Sentenza sull’Omeopatia e l’Iridologia
Un’altra sentenza di forte rilevanza per i naturopati. L’imputata è stata assolta poiché non ha compiuto alcun tipo di atto riservato dalla legge al medico.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
SEZIONE PENALE
Il Tribunale di Bolzano - Sezione Penale - in persona del giudice: Dott. GOTTARDI Claudio alla pubblica udienza del 11.01.2005 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento penale n. 1125/04 DIB. contro XX, nata il (omissis) 1942 a Bolzano, ivi residente in via (omissis); libera, presente, imputata del delitto p. e p. dall’art. 348 c.p. per avere, eseguendo visite mediche, emettendo diagnosi ed effettuando terapie a base di prescrizioni di medicinali omeopatici a R.F., M.G, E.A., M.Z., esercitato abusivamente la professione medica, senza essere in possesso della prescritta abilitazione professionale. Accertato in Bolzano, il 12.12.2001.
Con la partecipazione al dibattimento del Pubblico Ministero e dei difensori dell’imputata, avv. G.R. di Rovigo e avv. D.F. del foro di Bologna. Le parti hanno formulato a chiusura della discussione finale le seguenti
CONCLUSIONI
Il Pubblico Ministero: chiede la condanna dell’imputata ad Euro 300,00 di multa.
I difensori dell’imputata: chiedono l’assoluzione perché il fatto non sussiste.
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
A seguito di rituale opposizione a decreto penale di condanna, la nominata in intestazione - con decreto di citazione del GIP di Bolzano di data 10.07.2004 regolarmente notificato all’imputata e ai difensori - veniva tratta a giudizio davanti a questo Giudice per rispondere del reato in rubrica indicato. All’udienza del 19.11.2004, preliminarmente revocato il decreto penale di condanna, il giudice dichiarava aperto il dibattimento esperendo l’istruttoria dibattimentale mediante l’esame dei testi dell’accusa, A.P. e A.F., funzionari dell’Ufficio tecnico della prevenzione del Servizio igiene sanità pubblica e di R.F., G.A. e C.P., soggetti che si erano avvalsi della consulenza dell’imputata.
Nella stessa udienza venivano acquisiti, su accordo delle parti, i seguenti atti delle indagini preliminari:
lettera del Ministero della Salute di data 10 gennaio 2002;
messaggio telefax dell’Ordine degli odontoiatri di data 21 dicembre 2001;
circolare del Ministero della Salute di data 7 novembre 1995;
comunicazione dell’Ordine Nazionale dei biologi di data 19 dicembre 2001;
relazione peritale del dott. V.F.;
titoli e attestati di XX;
dichiarazione di data 20 ottobre 2004 della Società Italiana Medicina Omeopatica;
copia delle disposizioni del dott. Giudice, sulle circostanze della qualificazione del prodotto omeopatico.
All’udienza dell’11 gennaio 2005 venivano escussi i testi della difesa C.D.S., S.C., N.C., G.S., U.O., G.B., E.B. e il consulente tecnico della difesa dott. V.F.
Dichiarata chiusa l’istruttoria dibattimentale ed indicati quali atti utilizzabili per la decisione dei documenti e delle prove assunte, contenuti nel fascicolo per il dibattimento, le parti hanno formulato ed illustrato le rispettive conclusioni come risultano trascritte a verbale. Motivi della decisione.
All’esito dell’istruttoria dibattimentale e dall’analisi della documentazione acquisita al fascicolo del dibattimento emerge una versione dei fatti univoca.
In data 18 dicembre 2001 gli Ispettori d’igiene A.P. e A.F. si recavano presso lo studio della XX al fine di accertare quale genere di attività professionale fosse ivi svolta. Al piano terreno dello studio era affissa una targa pubblicitaria recante l’indicazione “XX consulente Scientifico”. Nella sala d’aspetto dello stesso era presente R.F., mentre successivamente usciva dal colloquio avuto con l’imputata XX. Nel corso del sopralluogo effettuato all’interno del locale adibito a studio, veniva notata la sola presenza di un apparecchio iridoscopico. Il personale operante procedeva infine all’acquisizione di alcune schede relative a persone assistite dall’imputata, in particolare tali M.Z. e la neonata E.A.
A seguito di ulteriori accertamenti è emerso che la XX era priva di qualsivoglia titolo medico, non essendo nemmeno iscritta all’Ordine dei medici e odontoiatri della Provincia Autonoma di Bolzano ovvero all’Ordine dei Biologi. Essa era peraltro in possesso di un diploma di medicina biologica ottenuto negli U.S.A., del quale non aveva peraltro mai richiesto l’equipollenza ai sensi della normativa italiana e di attestati relativi alla partecipazione a numerosi seminari di omeopatia.
Dall’analisi del contenuto delle dichiarazioni testimoniali, tutte concordi sui punti salienti del fatto, emerge come fosse noto a tutti i clienti la circostanza che la XX non era medico, non essendosi peraltro la stessa mai qualificata come tale, né verbalmente, né tantomeno sulla documentazione cartacea utilizzata durante l’espletamento della sua attività professionale. L’attività della XX iniziava con un colloquio, vertente sulle abitudini di vita dei clienti, proseguiva con la lettura dell’iride tramite uno speciale strumento e si concludeva con la somministrazione di una serie di consigli, relativi al modo migliore di regolare la propria vita e all’assunzione di prodotti omeopatici, acquistabili in farmacia o erboristeria. Il suo intervento non era peraltro alternativo alla medicina “ufficiale” e nemmeno invasivo di diagnosi effettuate dai medici personali dei suoi assistiti.
R.F. ha riferito, in particolare, di essersi rivolta alla XX per la risoluzione di problemi legati a sintomi di nausea e vomito, dei quali soffriva in stato di gravidanza e di problemi inerenti a disturbi ginecologici. La teste aggiungeva che l’attività della XX si risolveva nell’espletazione di un colloquio personale, poi nella visione dell’iride e infine nel consigliare l’assunzione di prodotti omeopatici di natura imprecisata.
G.A. ha riferito di essersi rivolto alla XX per ottenere informazioni sugli effetti delle vaccinazioni obbligatorie, poiché interessato alla vicenda in relazione alle condizioni della figlia di tenera età E.A.; a tal fine la XX si limitava a suggerirgli di consultare il sito internet YYY.
M.G., ha riferito di essersi rivolta alla XX perché soffriva di psoriasi. La teste aggiungeva che l’attività della XX si risolveva nell’espletazione di un colloquio personale, relativo alla sua vita, alla famiglia e al lavoro poi nella visione dell’iride e infine nel consigliare l’assunzione di Natrium Muriaticum CH200 e di lievito di birra.
M.Z., ha riferito di essersi rivolto alla XX per la soluzione di problemi legati all’insonnia e che questa dopo un iniziale colloquio nel quale poneva domande del tipo quale fosse il suo piatto preferito, quale fosse il suo rapporto con il mare, con il caffè e queste cose, lo sottoponeva ad un test, nel corso del quale gli veniva domandato di reggere in mano delle bottiglie di diverse dimensioni e peso e di mimare una resistenza con il braccio alla quale la XX applicava una forza. Al termine della visita l’imputata consigliava allo M.Z. l’assunzione di Coffea Cruda CH100, giacché dalla visione dello stato dell’iride era possibile desumere una situazione di forte stress.
G.B., medico omeopata, ha riferito in ordine all’attività esercitata in concreto dall’imputata, definita quale attività “atipica”, rivolta alle persone che soffrono di disagi non qualificabili quali vere e proprie patologie, e in ordine all’orientamento della comunità medica internazionale, prevalentemente indirizzato a negare dignità scientifica alla disciplina della “medicina omeopata”.
Così accertato il contenuto dell’attività professionale posta in essere dalla XX, occorre stabilire se questa integri o meno il paradigma dell’illecito penale di cui all’art. 348 c.p., norma che tutela l’interesse collettivo a che determinate professioni siano esercitate soltanto da coloro i quali risultino in possesso di una speciale autorizzazione amministrativa. In definitiva all’imputata è contestato di aver abusivamente esercitato la professione medica, attraverso l’emissione di diagnosi mediche e la prescrizione di prodotti omeopatici ragion per cui, la valutazione delle sue responsabilità va ricondotta ad una ricognizione in positivo, dell’attività riservata al medico ed alla successiva valutazione dell’eventuale invasione di tale campo attribuibile alla XX, che, sola, può realizzare il fatto tipico punito dalla norma incriminatrice.
Orbene mancando qualsivoglia definizione legislativa dell’attività “omeopatica” non è possibile qualificare la stessa come pratica terapeutica tout court “non convenzionale”, facendola confluire nell’alveo dell’esercizio dell’attività medica, per la quale è quindi richiesta l’iscrizione all’albo professionale. Soccorre a tal fine l’insegnamento costante della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 22528/2003), la quale, nel definire le pratiche terapeutiche “non convenzionali”, ne delinea i caratteri che le qualificano come attività medica: una diagnosi di un’alterazione organica o di un disturbo funzionale del corpo o della mente, l’individuazione dei rimedi, la somministrazione degli stessi da parte del medico. In applicazione di tali principi, si è ritenuto esercizio abusivo della professione medica il compimento in linea generale di qualsivoglia attività comunque riconducibile a quella caratterizzante il rapporto medico-paziente: da quella concretantesi nella formulazione di un giudizio prognostico o nella prescrizione di una terapia particolare, a quella consistente nella mera verifica di attendibilità di una pregressa diagnosi o di una terapia in corso.
Proprio partendo da tali premesse, va desunto che l’attività omeopata integri gli estremi del reato d’esercizio abusivo della professione medica unicamente nell’eventualità in cui essa si sostanzi nella diagnosi di una malattia, ovvero nella commercializzazione di prodotti o preparati medici, comunque perseguenti finalità terapeutiche.
Orbene i detti tratti salienti dell’attività medica, peraltro delineati dalla stessa Pubblica Accusa nel capo d’imputazione in rubrica, come risulta dalla emergenze processuali, sono del tutto mancanti nell’attività professionale posta in essere dall’imputata. Nessun compimento di atto medico è riconoscibile infatti nell’attività svolta dalla XX, non avendo la stessa nel corso delle proprie consulenze mai ispezionato il corpo dei propri “clienti”, ne tantomeno usato strumenti invasivi o altri mezzi idonei ad effettuare analisi o misurazioni cliniche, né emesso diagnosi o prognosi.
Per quanto riguarda poi la natura dell’apparecchio deputato alla lettura dell’iride, questo Giudicante nulla può osservare non rientrando le caratteristiche tecniche di questo in fatti notori conosciuti secondo la comune esperienza e non avendo la Pubblica Accusa nulla allegato e dimostrato circa il funzionamento dello strumento in questione, mentre il consulente della difesa dott. F. ha escluso che lo stesso appartenga alla categoria degli apparecchi medici in senso stretto.
Alle stesse conclusioni si deve giungere - incidenter tantum non essendo tale estremo oggetto di imputazione - in ordine all’eventuale invasione da parte dell’imputata delle competenze riservate alle scienze della psiche umana: come l’assenza di una malattia fisica distingue l’attività de quo da quella del medico, egualmente l’assenza di una malattia psichica la distingue dall’attività dello psicologo o dello psicoterapeuta.
Orbene, accertato che l’imputata non ha posto in essere atti tipici dell’attività medica occorre ora stabilire se i prodotti “omeopatici” dalla stessa consigliati (Natrium Muriaticum CH200 Coffea Cruda CH100 e lievito di birra) siano o meno considerati dal legislatore quali prodotti medicinali e in caso di risposta positiva se gli stessi, se somministrati da soggetto non qualificato, possano produrre danni alla salute.
Al primo quesito bisogna dare risposta negativa, poiché nessuna norma di diritto positivo regola, nel nostro ordinamento la medicina omeopatica e perché i prodotti consigliati dalla XX sono liberamente in vendita, non occorrendo la presentazione di ricetta medica.
Anche a voler assimilare poi il prodotto omeopatico ad un prodotto medicinale non bisogna sottacere come la letteratura scientifica sia divisa sull’efficacia dei rimedi omeopatici, tant’è che l’orientamento dominante li considera alla stregua di non farmaci avuto riguardo alla quasi totale assenza di principi attivi. Questo dimostrerebbe, d’altro canto, come il rimedio omeopatico opererebbe quale “placebo di lusso” in forza di una fortissima potenzialità suggestiva basata sulla sua diffusione internazionale e sull’apparente fondamento scientifico. Se il farmaco è un medicinale formato da molecole misurabili, le cui proprietà farmacologiche sono valutate con metodo scientifico da una previa sperimentazione, al contrario il prodotto omeopatico ha la caratteristica di non avere molecola al di sopra della nona CH, ed essendo somministrato ad alta diluizione può produrre un effetto regolatore solo sul piano emozionale, perché non se ne conosce il meccanismo d’azione ma non su quello biologico.
In maniera inconferente la Pubblica Accusa si è poi richiamata all’unico precedente giurisprudenziale “apparentemente” favorevole (Cass. n. 2652/1999), nel quale l’imputato, a differenza che nel caso de quo, pur non possedendo il relativo titolo, si qualificava come “medico” omeopata, compilava ricette ed effettuava diagnosi sui pazienti. L’evoluzione scientifica e tecnologica determinano sovente la possibilità che nuove attività professionali non riescano ad essere incasellate nelle professioni ufficialmente consolidate, ma ciò non può essere motivo per una dilatazione degli ambiti delle categorie professionali riconosciute, fino a comprendere nella riserva loro spettante, attività solo analoghe, complementari, parallele o ausiliarie rispetto alle professioni protette. Fatta questa necessaria distinzione e non essendo stata data prova al di là di ogni ragionevole dubbio, che la XX abbia posto in essere atti tipici propri dell’attività medica, bisogna concludere nel senso che la sua attività professionale da definirsi rispetto all’ordinamento “atipica”, è tutelata e protetta dalla previsione di cui all’art. 41 Cost.
Per tali ragioni l’imputata deve essere assolta, ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., dal reato ad essa ascritto in rubrica perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Visto l’art. 530, comma 2 c.p.p.
ASSOLVE
XX dal reato a lei in rubrica ascritto perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Bolzano l’11 gennaio 2005.
Depositata in Cancelleria il 21 gennaio 2005.
Innanzitutto è opportuno precisare, prima di iniziare questo viaggio tra sentenze, condanne e assoluzioni, cosa si rischia con una denuncia per abuso della professione medica. Vediamo cosa dice l'art. 348 del nostro Codice Penale:
Art. 348 Abusivo esercizio di una professione
Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a un milione.
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E' importante anche sapere cosa recita l'art. 13 del Codice di Deontologia Medica:
"Art. 13 - Pratiche non convenzionali - Denuncia di abusivismo -
La potestà di scelta di pratiche non convenzionali nel rispetto del decoro e della dignità della professione si esprime nell'esclusivo ambito della diretta e non delegabile responsabilità professionale, fermo restando, comunque, che qualsiasi terapia non convenzionale non deve sottrarre il cittadino a specifici trattamenti di comprovata efficacia e richiede l'acquisizione del consenso. E' vietato al medico di collaborare a qualsiasi titolo o di favorire chi eserciti abusivamente la professione anche nel settore delle cosiddette "pratiche non convenzionali". Il medico venuto a conoscenza di casi di esercizio abusivo o di favoreggiamento o collaborazione anche nel settore delle pratiche di cui al precedente comma, è obbligato a farne denuncia anche all'Ordine professionale. Il medico che nell'esercizio professionale venga a conoscenza di prestazioni mediche e/o odontoiatriche effettuate da non abilitati alla professione è obbligato a farne denuncia anche all'Ordine di appartenenza."
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1) E' legale esercitare la professione di Operatore Olistico? Lo Stato riconosce questa professione ?
Assolutamente sì è la risposta al primo quesito, mentre per il secondo è negativa e spieghiamo meglio: nella stessa Costituzione è garantito il diritto e la libertà di operare, come liberi professionisti o in associazione o addirittura in forma cooperativa; di seguito vengono riportati gli articoli di Legge più salienti in tal senso.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ART.4: la Repubblica riconosce a tutti il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società.
ART.35 -III- RAPPORTI ECONOMICI: la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni...
ART.41: l'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale, o in modo di recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana...
ART.53: Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva...
CODICE CIVILE, libro Quinto, del Lavoro: ART.2060: il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali. E' quindi assunto fondamentale della Costituzione e del Codice Civile la tutela del lavoro in TUTTE LE SUE FORME, purchè non crei danno e contribuisca al concorso delle spese pubbliche e non è necessario un "riconoscimento" ufficiale perchè un lavoro, anche se non regolato da norme, possa entrare a far parte delle attività lavorative. A questo proposito e per avvalorare la tesi riportiamo lo stralcio di un rapporto CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e Lavoro) "Affinchè si identifichi una professione non è necessario che questa abbia un riconoscimento pubblico, ma quei requisiti che ormai rappresentano il quadro di riferimento internazionale: un sapere dai confini definiti, un sistema di formazione e di controllo della qualità, un corpus di norme etiche, funzioni orientate al cliente. Queste caratteristiche riguarderebbero sia il professionista che i soggetti di rappresentanza. Per cui chiede una riforma atta a garantire un percorso formativo adeguatamente strutturato ai propri iscritti, a verificarne la qualità in itinere, a esigere il rispetto di regole di comportamento ed a conferire il titolo professionale corrispondente." E' solo quando l'Operatore sconfina in un ambito professionale che abbia i connotati tipici delle professioni sanitarie che, in Italia, il rischio è quello di contravvenire all'articolo 348 cod.penale (esercizio abusivo della professioni protette, per le quali è richiesta la speciale abilitazione dello stato.), meglio specificato, per quello che riguarda la professione medica, dalla Cass.Pen., sez.II , 5385/95 "In relazione alla professione medica, che si estrinseca nell'individuare e diagnosticare le malattie, nel prescriverne la cura, somministrare i rimedi anche se diversi da quelli ordinariamente praticati, commette il reato d'esercizio abusivo della professione chiunque esprima giudizi diagnostici e consigli e appresti le cure al malato".
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2) REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
SEZIONE PENALE
Il Tribunale di Bolzano - Sezione Penale - in persona del giudice: Dott. GOTTARDI
Claudio alla pubblica udienza del 11.01.2005 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento penale n. 1125/04 DIB. contro XX, nata il (omissis) 1942 a Bolzano, ivi residente in via (omissis); libera, presente, imputata del delitto p. e p. dall'art. 348 c.p. per avere, eseguendo visite mediche, emettendo diagnosi ed effettuando terapie a base di prescrizioni di medicinali omeopatici a R.F., M.G, E.A., M.Z., esercitato abusivamente la professione medica, senza essere in possesso della prescritta abilitazione professionale.
Accertato in Bolzano, il 12.12.2001.
Con la partecipazione al dibattimento del Pubblico Ministero e dei difensori dell'imputata, avv. G.R. di Rovigo e avv. D.F. del foro di Bologna. Le parti hanno formulato a chiusura della discussione finale le seguenti
CONCLUSIONI
Il Pubblico Ministero: chiede la condanna dell'imputata ad Euro 300,00 di multa.
I difensori dell'imputata: chiedono l'assoluzione perché il fatto nonsussiste.
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
A seguito di rituale opposizione a decreto penale di condanna, la nominata in intestazione - con decreto di citazione del GIP di Bolzano di data 10.07.2004 regolarmente notificato all'imputata e ai difensori - veniva tratta a giudizio davanti a questo Giudice per rispondere del reato in rubrica indicato. All'udienza del 19.11.2004, preliminarmente revocato il decreto penale di condanna, il giudice dichiarava aperto il dibattimento esperendo l'istruttoria dibattimentale mediante l'esame dei testi dell'accusa, A.P. e A.F., funzionari dell'Ufficio tecnico della prevenzione del Servizio igiene sanità pubblica e di R.F., G.A. e C.P., soggetti che si erano avvalsi della consulenza dell'imputata.
Nella stessa udienza venivano acquisiti, su accordo delle parti, i seguenti atti delle indagini preliminari:
• lettera del Ministero della Salute di data 10 gennaio 2002;
• messaggio telefax dell'Ordine degli odontoiatri di data 21 dicembre 2001;
• circolare del Ministero della Salute di data 7 novembre 1995;
• comunicazione dell'Ordine Nazionale dei biologi di data 19 dicembre 2001;
• relazione peritale del dott. V.F.;
• titoli e attestati di XX;
• dichiarazione di data 20 ottobre 2004 della Società Italiana Medicina Omeopatica;
• copia delle disposizioni del dott. Giudice, sulle circostanze della qualificazione del prodotto
omeopatico.
All'udienza dell'11 gennaio 2005 venivano escussi i testi della difesa C.D.S., S.C., N.C.,
G.S., U.O., G.B., E.B. e il consulente tecnico della difesa dott. V.F.
Dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale ed indicati quali atti utilizzabili per la decisione dei documenti e delle prove assunte, contenuti nel fascicolo per il dibattimento, le parti hanno formulato ed illustrato le rispettive conclusioni come risultano trascritte a verbale.
Motivi della decisione
All'esito dell'istruttoria dibattimentale e dall'analisi della documentazione acquisita al fascicolo
del dibattimento emerge una versione dei fatti univoca.
In data 18 dicembre 2001 gli Ispettori d'igiene A.P. e A.F. si recavano presso lo studio della XX al fine di accertare quale genere di attività professionale fosse ivi svolta. Al piano terreno dello studio era affissa una targa pubblicitaria recante l'indicazione "XX consulente Scientifico". Nella sala d'aspetto dello stesso era presente R.F., mentre successivamente usciva dal colloquio avuto con l'imputata XX. Nel corso del sopralluogo effettuato all'interno del locale adibito a studio, veniva notata la sola presenza di un apparecchio iridoscopico. Il personale operante procedeva infine all'acquisizione di alcune schede relative a persone assistite dall'imputata, in particolare tali M.Z. e la neonata E.A.
A seguito di ulteriori accertamenti è emerso che la XX era priva di qualsivoglia titolo medico, non essendo nemmeno iscritta all'Ordine dei medici e odontoiatri della Provincia Autonoma di Bolzano ovvero all'Ordine dei Biologi. Essa era peraltro in possesso di un diploma di medicina biologica ottenuto negli U.S.A., del quale non aveva peraltro mai richiesto l'equipollenza ai sensi della normativa italiana e di attestati relativi alla partecipazione a numerosi seminari di omeopatia.
Dall'analisi del contenuto delle dichiarazioni testimoniali, tutte concordi sui punti salienti del fatto, emerge come fosse noto a tutti i clienti la circostanza che la XX non era medico, non essendosi peraltro la stessa mai qualificata come tale, né verbalmente, né tantomeno sulla documentazione cartacea utilizzata durante l'espletamento della sua attività professionale. L'attività della XX iniziava con un colloquio, vertente sulle abitudini di vita dei clienti, proseguiva con la lettura dell'iride tramite uno speciale strumento e si concludeva con la somministrazione di una serie di consigli, relativi al modo migliore di regolare la propria vita e all'assunzione di prodotti omeopatici, acquistabili in farmacia o erboristeria. Il suo intervento non era peraltro alternativo alla medicina "ufficiale" e nemmeno invasivo di diagnosi effettuate dai medici personali dei suoi assistiti.
R.F. ha riferito, in particolare, di essersi rivolta alla XX per la risoluzione di problemi legati a sintomi di nausea e vomito, dei quali soffriva in stato di gravidanza e di problemi inerenti a disturbi ginecologici. La teste aggiungeva che l'attività della XX si risolveva nell'espletazione di un colloquio personale, poi nella visione dell'iride e infine nel consigliare l'assunzione di prodotti omeopatici di natura imprecisata.
G.A. ha riferito di essersi rivolto alla XX per ottenere informazioni sugli effetti delle vaccinazioni obbligatorie, poiché interessato alla vicenda in relazione alle condizioni della figlia di tenera età E.A.; a tal fine la XX si limitava a suggerirgli di consultare il sito internet www.yyy.it.
M.G., ha riferito di essersi rivolta alla XX perché soffriva di psoriasi. La teste aggiungeva che l'attività della XX si risolveva nell'espletazione di un colloquio personale, relativo alla sua vita, alla famiglia e al lavoro poi nella visione dell'iride e infine nel consigliare l'assunzione di Natrium Muriaticum CH200 e di lievito di birra.
M.Z., ha riferito di essersi rivolto alla XX per la soluzione di problemi legati all'insonnia e che questa dopo un iniziale colloquio nel quale poneva domande del tipo quale fosse il suo piatto preferito, quale fosse il suo rapporto con il mare, con il caffè e queste cose, lo sottoponeva ad un test, nel corso del quale gli veniva domandato di reggere in mano delle bottiglie di diverse dimensioni e peso e di mimare una resistenza con il braccio alla quale la XX applicava una forza. Al termine della visita l'imputata consigliava allo M.Z. l'assunzione di Coffea Cruda CH100, giacché dalla visione dello stato dell'iride era possibile desumere una situazione di forte stress.
G.B., medico omeopata, ha riferito in ordine all'attività esercitata in concreto dall'imputata, definita quale attività "atipica", rivolta alle persone che soffrono di disagi non qualificabili quali vere e proprie patologie, e in ordine all'orientamento della comunità medica internazionale, prevalentemente indirizzato a negare dignità scientifica alla disciplina della "medicina omeopata".
Così accertato il contenuto dell'attività professionale posta in essere dalla XX, occorre stabilire se questa integri o meno il paradigma dell'illecito penale di cui all'art. 348 c.p., norma che tutela l'interesse collettivo a che determinate professioni siano esercitate soltanto da coloro i quali risultino in possesso di una speciale autorizzazione amministrativa. In definitiva all'imputata è contestato di aver abusivamente esercitato la professione medica, attraverso l'emissione di diagnosi mediche e la prescrizione di prodotti omeopatici ragion per cui, la valutazione delle sue responsabilità va ricondotta ad una ricognizione in positivo, dell'attività riservata al medico ed alla successiva valutazione dell'eventuale invasione di tale campo attribuibile alla XX, che, sola, può realizzare il fatto tipico punito dalla norma incriminatrice.
Orbene mancando qualsivoglia definizione legislativa dell'attività "omeopatica" non è possibile qualificare la stessa come pratica terapeutica tout court "non convenzionale", facendola confluire nell'alveo dell'esercizio dell'attività medica, per la quale è quindi richiesta l'iscrizione all'albo professionale. Soccorre a tal fine l'insegnamento costante della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 22528/2003), la quale, nel definire le pratiche terapeutiche "non convenzionali", ne delinea i caratteri che le qualificano come attività medica: una diagnosi di un'alterazione organica o di un disturbo funzionale del corpo o della mente, l'individuazione dei rimedi, la somministrazione degli stessi da parte del medico. In applicazione di tali principi, si è ritenuto esercizio abusivo della professione medica il compimento in linea generale di qualsivoglia attività comunque riconducibile a quella caratterizzante il rapporto medico-paziente: da quella concretantesi nella formulazione di un giudizio prognostico o nella prescrizione di una terapia particolare, a quella consistente nella mera verifica di attendibilità di una pregressa diagnosi o di una terapia in corso.
Proprio partendo da tali premesse, va desunto che l'attività omeopata integri gli estremi del reato d'esercizio abusivo della professione medica unicamente nell'eventualità in cui essa si sostanzi nella diagnosi di una malattia, ovvero nella commercializzazione di prodotti o preparati medici, comunque perseguenti finalità terapeutiche.
Orbene i detti tratti salienti dell'attività medica, peraltro delineati dalla stessa Pubblica Accusa nel capo d'imputazione in rubrica, come risulta dalla emergenze processuali, sono del tutto mancanti nell'attività professionale posta in essere dall'imputata. Nessun compimento di atto medico è riconoscibile infatti nell'attività svolta dalla XX, non avendo la stessa nel corso delle proprie consulenze mai ispezionato il corpo dei propri "clienti", ne tantomeno usato strumenti invasivi o altri mezzi idonei ad effettuare analisi o misurazioni cliniche, né emesso diagnosi o prognosi.
Per quanto riguarda poi la natura dell'apparecchio deputato alla lettura dell'iride, questo Giudicante nulla può osservare non rientrando le caratteristiche tecniche di questo in fatti notori conosciuti secondo la comune esperienza e non avendo la Pubblica Accusa nulla allegato e dimostrato circa il funzionamento dello strumento in questione, mentre il consulente della difesa dott. F. ha escluso che lo stesso appartenga alla categoria degli apparecchi medici in senso stretto.
Alle stesse conclusioni si deve giungere - incidenter tantum non essendo tale estremo oggetto di imputazione - in ordine all'eventuale invasione da parte dell'imputata delle competenze riservate alle scienze della psiche umana: come l'assenza di una malattia fisica distingue l'attività de quo da quella del medico, egualmente l'assenza di una malattia psichica la distingue dall'attività dello psicologo o dello psicoterapeuta.
Orbene, accertato che l'imputata non ha posto in essere atti tipici dell'attività medica occorre ora stabilire se i prodotti "omeopatici" dalla stessa consigliati (Natrium Muriaticum CH200 Coffea Cruda CH100 e lievito di birra) siano o meno considerati dal legislatore quali prodotti medicinali e in caso di risposta positiva se gli stessi, se somministrati da soggetto non qualificato, possano produrre danni alla salute. Al primo quesito bisogna dare risposta negativa, poiché nessuna norma di diritto positivo regola, nel nostro ordinamento la medicina omeopatica e perché i prodotti consigliati dalla XX sono liberamente in vendita, non occorrendo la presentazione di ricetta medica.
Anche a voler assimilare poi il prodotto omeopatico ad un prodotto medicinale non bisogna sottacere come la letteratura scientifica sia divisa sull'efficacia dei rimedi omeopatici, tant'è che l'orientamento dominante li considera alla stregua di non farmaci avuto riguardo alla quasi totale assenza di principi attivi. Questo dimostrerebbe, d'altro canto, come il rimedio omeopatico opererebbe quale "placebo di lusso" in forza di una fortissima potenzialità suggestiva basata sulla sua diffusione internazionale e sull'apparente fondamento scientifico. Se il farmaco è un medicinale formato da molecole misurabili, le cui proprietà farmacologiche sono valutate con metodo scientifico da una previa sperimentazione, al contrario il prodotto omeopatico ha la caratteristica di non avere molecola al di sopra della nona CH, ed essendo somministrato ad alta diluizione può produrre un effetto regolatore solo sul piano emozionale, perché non se ne conosce il meccanismo d'azione ma non su quello biologico.
In maniera inconferente la Pubblica Accusa si è poi richiamata all'unico precedente giurisprudenziale "apparentemente" favorevole (Cass. n. 2652/1999), nel quale l'imputato, a differenza che nel caso de quo, pur non possedendo il relativo titolo, si qualificava come "medico" omeopata, compilava ricette ed effettuava diagnosi sui pazienti. L'evoluzione scientifica e tecnologica determinano sovente la possibilità che nuove attività professionali non riescano ad essere incasellate nelle professioni ufficialmente consolidate, ma ciò non può essere motivo per una dilatazione degli ambiti delle categorie professionali riconosciute, fino a comprendere nella riserva loro spettante, attività solo analoghe, complementari, parallele o ausiliarie rispetto alle professioni protette. Fatta questa necessaria distinzione e non essendo stata data prova al di là di ogni ragionevole dubbio, che la XX abbia posto in essere atti tipici propri dell'attività medica, bisogna concludere nel senso che la sua attività professionale da definirsi rispetto all'ordinamento "atipica" , è tutelata e protetta dalla previsione di cui all'art. 41 Cost.
Per tali ragioni l'imputata deve essere assolta, ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p., dal reato ad essa ascritto in rubrica perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Visto l'art. 530, comma 2 c.p.p.
ASSOLVE
XX dal reato a lei in rubrica ascritto perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Bolzano l'11 gennaio 2005.
Depositata in Cancelleria il 21 gennaio 2005.
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3) ITALIA
Una sentenza contro l’esercizio abusivo della professione di iridologo-naturopata
Il caso è quello di un soggetto che esercitava l'attività di iridologo e di naturopata inducendo in
errore il paziente sul titolo e prescrivendo farmaci di libera vendita (OTC).
Sentenza della Corte di Cassazione Penale sez. VI n° 16626 del 4/5/2005.
LA SENTENZA:
Pratiche "alternative" ed esercizio abusivo della
professione medica.
Una persona è stata condannata dalla Corte di Appello di Genova per aver abusivamente esercitato la professione di medico senza essere iscritto ad alcun albo provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri in quanto privo della relativa abilitazione dello Stato.
Il condannato esercitava l'attività di iridologo e di naturopata e si è difeso sostenendo che non si è mai arrogato il titolo di dottore e tanto meno quello di dottore in medicina e che la sua attività si inserisce nel filone della cosiddetta medicina complementare o alternativa. Concludeva affermando che la sua attività era lecita e consentita, non sconfinante nell¹arte medica e neppure disciplinata dall¹ordinamento giuridico italiano o dal medesimo vietata. Ma le suddette censure non sono state accolte dalla VI Sezione penale della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 16626 depositata il 04/05/2005, ha chiarito che nella fattispecie "non è in questione la possibilità di esercitare le pratiche della c.d. medicina alternativa" soggiungendo
che "il chiropratico, il naturopata e l'iridologo sono liberi di svolgere la loro attività ma qualificandosi come tali, in modo ... da non ingenerare nel pubblico l'opinione che essi siano dei medici e, soprattutto ... senza esercitare, assolutamente, competenze che spettano soltanto a chi è laureato in medicina e chirurgia".
La ritenuta applicabilità dell'art. 348 c.p. e la conseguente pronuncia di condanna dell'imputato non sono dunque fondate su di una generica ed aprioristica preclusione dell'esercizio di particolari pratiche a soggetti che non sono in possesso della abilitazione all'esercizio della professione medica ma sul fatto che il ricorrente ha compiuto atti propri e tipici della professione medica, rilasciando ricette e prescrivendo farmaci, e che ha tenuto questo comportamento in un contesto organizzativo ed operativo tale da accreditare l'opinione che egli fosse in possesso di una qualificazione professionale in campo medico che in realtà non possedeva.
Al riguardo va considerato che il rilascio di ricette e la prescrizione di farmaci non perdono il loro carattere"tipico" e "riservato" agli esercenti la professione medica per il solo fatto che il medicinale prescritto rientri tra quelli liberamente venduti in farmacia giacchè la "prescrizione" di un medicinale da parte di un terzo che si presenta dotato di particolari competenze mediche è destinata comunque ad influire sulle modalità di assunzione del farmaco, sulla durata di tale
assunzione, sulla interpretazione da parte del fruitore di eventuali reazioni (anche negative) al farmaco stesso ed in definitiva sulla percezione della natura e dei risultati della cura realizzata attraverso il medicinale. (Toscana Medica News)
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5) Sentenza del Tribunale di Monza del 2005
Mancando qualsivoglia definizione legislativa dell'attività "omeopatica" non è possibile qualificare la stessa come pratica terapeutica tout court "non convenzionale", facendola confluire nell'alveo dell'esercizio dell'attività medica, per la quale è quindi richiesta l'iscrizione all'albo professionale. La giurisprudenza nel definire le pratiche terapeutiche "non convenzionali", ne delinea i caratteri che le qualificano come attività medica: una diagnosi di un'alterazione organica o di un disturbo funzionale del corpo o della mente, l'individuazione dei rimedi, la somministrazione degli stessi da parte del medico. La attività di omeopata puo' integrare gli estremi del reato d'esercizio abusivo della professione medica unicamente nell'eventualità in cui essa si sostanzi nella diagnosi di una malattia, ovvero nella commercializzazione di prodotti o preparati medici, comunque perseguenti finalità terapeutiche. E’ quanto si legge in una sentenza del Tribunale di Monza riportata il 7 febbraio 2005 su http://www.dirittosanitario.net/
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6) Sentenza della Pretura di Venezia , sez. Mestre 29/05/1998
Shiatsu
Si è così espressa la Pretura di Venezia, Sez.Mestre, riguardo ad una denuncia presentata contro un praticante di Shiatsu per esercizio abusivo della professione
Pretura Circondariale di Venezia - Sez. distaccata di Mestre - Sent. 29.5.1998 - Giud. Schiralli - Imp.(Omis.)
Abusivo esercizio di una professione - Pratica dello Shiatzu - Finalità terapeutica - Esclusione - Reato - Insussistenza
L'esercizio abusivo della professione medica, sotto il profilo della pratica fisioterapica, postula che venga in concreto esplicata una attività che sia caratteristica di tale professione, attività che consiste nella formulazione di una diagnosi e di una prognosi in relazione a malattie, nella prescrizione di terapie e pratiche di prevenzione, nella manipolazione del corpo umano sempre a scopo curativo o preventivo. La pratica dello Shiatzu, non avendo alcuna finalità terapeutica, non rientra in nessuna delle attività caratteristiche della professione medica.
(Omissis). -
Secondo quanto riferito concordemente in dibattimento da tutti coloro che si recavano da----- per avvalersi delle sue prestazioni, questi si è sempre limitato a svolgere mera attività di digitopressione, che consisteva nell'esercitare una pressione con le dita delle mani su alcuni punti neurosensoriali del corpo.
(Omissis)
Hanno inoltre riferito che quando l'imputato praticava questa forma di digitopressione, essi rimanevano vestiti e non veniva loro applicata alcuna crema o unguento. (Omissis)
Da tali dichiarazioni emerge in modo inequivoco che l'attività svolta dall'imputato non è sussumibile nell'ambito della pratica fisioterapica, per il cui esercizio è richiesto un diploma parauniversitario.
(Omissis)
Dall'istruttoria è emerso che lo shiatzu è una tecnica di rilassamento che si risolve in una mera attività di digitopressione senza alcuna manipolazione, torsione o massaggio del corpo e che non ha alcuna finalità terapeutica, mirando semplicemente al riequilibrio energetico e ad accrescere la sensazione di benessere di coloro che vi si sottopongono. L'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Venezia ha recentemente confermato che lo shiatzu non rientra nelle professioni sanitarie principali o secondarie, e neppure nelle arti sanitarie ausiliarie (documento 3 difesa). Ciò posto, non può attribuirsi all'imputato l'esercizio abusivo della professione medica sotto il profilo della pratica fisioterapica, atteso che tale reato postula che venga in concreto esplicata un'attività che sia caratteristica di tale professione, attività che consiste nella formulazione di una diagnosi, nell'indicazione di un giudizio prognostico in relazione a malattie, nella prescrizione di terapie e pratiche di prevenzione, nella manipolazione del corpo umano sempre a scopo curativo o preventivo (in questo senso Cass. 5.4.1996 n. 3403), o nella verifica di una precedente diagnosi o di una terapia in corso (Cass. 13.3.1970)
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7) Sentenza sulla Chiropratica
“Considerato che la fattispecie denunziata punisce soltanto chiunque eserciti abusivamente una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato: dove è evidente che l’abuso consiste proprio nell’esercizio di una professione, per la quale lo Stato richieda speciale abilitazione, da parte di chi non l’abbia conseguita; che al contrario, è lo stesso Pretore a riconoscere nell’ordinanza che lo Stato italiano non richiede alcuna abilitazione per la professione di “chiropratico” che la nostra legge ignora, mentre l’art. 2229 cod. civ. affida appunto alla legge la determinazione delle professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi; che, conseguentemente, a fronte del disinteresse della legge ordinaria, non ha alcuna rilevanza che la chiropratica possa essere inquadrata nello schema delle professioni, giacché, fino a quando lo Stato non riterrà di disciplinarla e di richiedere per il suo esercizio una speciale abilitazione, si tratta evidentemente di un lavoro professionale tutelato, ex art. 35, primo comma, Cost., in tutte le su forme ed applicazioni, e di una iniziativa privata libera ex art. 41 Cost., si che l’art. 348 cod. pen. Risulta assolutamente inapplicabile perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato, e la questione proposta è del tutto irrilevante; che la questione è, perciò, manifestamente inammissibile; Visti gli articoli. 26, primo co, 1.11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo co., delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte Costituzionale; Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 348 cod. pen., sollevata dal Pretore di Catania con ordinanza 10 luglio 1985 in riferimento agli art. 10 e 25 Cost
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8) Sentenza Chiropratico
Sanremo: chiropratico delle Mauritius assolto dall'accusa di esercizio abusivo della professione
Un chiropratico di 50 anni, Patrick Murugan, originario delle isole Mauritius, ma abitante a Sanremo, è stato assolto dall'accusa di esercizio abusivo della professione medica, perché il fatto non costituisce reato. La vicenda risale a due anni fa quando i carabinieri del Nas gli sequestrarono lo studio di Sanremo, ritenendo che stesse compiendo atti di carattere sanitario di competenza esclusiva di medici o fisioterapisti, senza essere in possesso dei necessari titoli abilitativi. Secondo il giudice, l'attività del chiropratico non avrebbe una funzione terapeutica con attività di diagnosi e di prescrizione, ma si limiterebbe a riequilibrare l'organismo tramite l'azione diretta sulla spina dorsale. A favore di Patrick c'é anche il mancato rinvenimento di cartelle cliniche o altre elementi che possano far presupporre un'attività diagnostica.
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9) Sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 2004
Omeopatia ed esercizio abusivo della professione medica
Sulla scia di una giurisprudenza consolidata, il Tribunale di Reggio Emilia con ordinanza del 4 giugno 2004 ha statuito che "è configurabile il reato di esercizio abusivo della professione di medico nella pratica dell'Omeopatia, attuata mediante la visita di persone, la prescrizione di farmaci, l'indicazione dei loro dosaggi". L'abusivo esercizio di una professione è disciplinato dal codice penale all'articolo 348, il quale sanziona con la reclusione fino a sei mesi o con multa da 103 a 516 euro chiunque abusivamente eserciti una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato. Orbene, l'Omeopatia è un metodo di cura consistente nella somministrazione in minime dosi di sostanze che se somministrate ad alte dosi a una persona sana, tramite intossicazione, provocherebbero gli stessi sintomi della malattia che si vuole combattere. La nascita dell'Omeopatia risale al 1790, allorché il medico Samuel Hahnemann formulò per la prima volta la cosiddetta "legge della similitudine", ossia che un determinato disturbo può essere curato col suo simile. Il principio, in altre parole, di questa metodologia è che la malattia si può curare (o prevenire) con ciò che può provocarla. Questo metodo è anche alla base del principio della vaccinazione, enunciato da Edward Jenner. È, in ogni modo, un metodo alternativo alla c.d. "allopatia", in pratica al sistema di cura che sfrutta l'azione dei principi contrari a quelli che hanno provocato la malattia. L'Omeopatia può essere equiparata alla professione medica? A questa domanda dà una risposta alquanto esauriente il Tribunale calabrese. Prima di tutto, si è sottolineato che non vale ad escludere l'Omeopatia dalle professioni mediche la circostanza per la quale questa attività non sia "oggetto di alcuna disciplina universitaria e/o di successiva professione per la quale è necessaria l'acquisizione di un titolo di Stato". Difatti, "l'assenza dell'Omeopatia come titolo accademico o come materia di studio delle facoltà di medicina non esclude certo che essa si muove in un campo, la cura delle malattie, corrispondente appunto a quello della medicina per così dire ufficiale". Lo stesso oggetto dell'Omeopatia, di fatto, non sembra così diverso da quello della medicina tradizionale, poiché, pur se attuato con metodi e tecniche non riconosciuti dalla medicina ufficiale, è finalizzato alla diagnosi e alla cura delle malattie dell'uomo. "Se a ciò si aggiunge l'intrinseca eccentricità dell'Omeopatia rispetto al sapere medico tradizionale, pare evidente, a fortori, che l'esercizio di tale attività deve essere subordinato al controllo, di natura pubblicistica, dell'esame di abilitazione e dell'iscrizione all'albo professionale e, prima ancora, al conseguimento del titolo accademico della laurea in medicina: sarebbe infatti paradossale imporre tali obblighi e requisiti a chi intende curare pazienti dopo essersi formati su testi della scienza medica ufficiale e non esigerli, invece, per chi voglia svolgere un'attività terapeutica in base a nozioni e metodi alternativi non riconosciuti dalla comunità scientifica e basati su titoli di studio che lo Stato ammette. Conclusione, questa, che si rafforza anche tenendo conto dell'indubbia interferenza dell'attività dell'omeopata con un bene giuridico primario come la salute, che viene tutelata attraverso un imponente complesso di norme anche di rango costituzionale, attraverso la predisposizione di strutture pubbliche ad hoc e, non ultimo, con la previsione di specifici controlli sui soggetti che esercitano la privatamente l'attività medica". A tal proposito si è espressa il 25 febbraio 1999 anche la sez. VI della Corte di Cassazione penale con sentenza n. 2652. La Stessa, precisamente, ha stabilito che integra il reato di esercizio della professione medica "la condotta di chi effettua diagnosi e rilascia prescrizioni e ricette sanitarie per prodotti omeopatici perché tali attività rientrano nell'esercizio di un'attività sanitaria che presuppone, per il legittimo espletamento, il possesso di un valido ed idoneo titolo; rimarcando che se i rimedi "omeopatici" non sono riconosciuti dallo Stato, certamente non sono vietati ma sono rimessi alla libera scelta dell'interessato d'accordo con il suo medico curante dal quale le ricette devono essere redatte; sempre applicando l'articolo 348 c.p., si ritenne, perciò, realizzato il reato in questione quando l'attività non venga svolta da un'esercente la professione medica e si sostanzi nella diagnosi e nella prescrizione dei rimedi suggeriti e delle modalità della loro assunzione" Quest'ultima pronuncia appare del tutto conforme al sistema, se si considera che numerosi prodotti utilizzati in Omeopatia risultano oggi iscritti nella farmacopea ufficiale italiana, atteso che sono comunemente utilizzati dalla stessa medicina allopatica. Peraltro, dal 1992, prima a livello comunitario e poi nazionale, sono state emanate norme che prevedono la registrazione dei farmaci omeopatici presso il Ministro della Sanità, mentre rigorose direttive stabiliscono i dettami ed i confini per la produzione e il commercio di tali prodotti nel territorio nazionale. Per concludere e a carattere meramente esemplificativo, la giurisprudenza ha annoverato tra le attività di esclusiva competenza dei medici attività come la chiropatrica, l'agopuntura, i massaggi terapeutici, l'ipnosi curativa, la fitoterapia, l'idrologia. Ha, viceversa, escluso dalle stesse la misurazione della potenza visiva con prescrizione di lenti a contatto, l'attivazione di una ginnastica oculare rieducativi mediante apparecchiatura elettronica, la depilazione con gli aghi, la misurazione della pressione arteriosa non seguita da giudizio diagnostico, la gestione in un centro tricologico con finalità di miglioramento estetico, la consulenza dietetica in un centro di rieducazione alimentare, la vendita di erbe con indicazione della loro modalità di azione, la realizzazione di tatuaggi. Autore: Anna Maria Daniele
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10) Sentenza di Genova - attivita' di osteopata
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento penale CONTRO:
----------------------------------------- nato il 12/12/58 a Genova elett. dom. c/o lo studio dell’Avv. M.Boggio del foro di Genova
LIBERO PRESENTE
IMPUTATO
Del reato p.e p. dall’art. 348 cp poiché in qualità di titolare dello studio di osteopata------------------------------------, pur privo dell’abilitazione, esercitava la professione medica svolgendo nel corso delle visite dei clienti, tra i quali De Vico Anna, Rashella Annunziata, Tontini Mirella, e di Napoli Antonietta, attività di anamnesi, diagnostica, terapia riabilitativa e rilasciava certificati attestanti la patologia dei clienti.
In Genova fino al 01/02/2001
CONCLUSIONI:
IL PM:
att.generiche € 300,00 multa
IL DIFENSORE:
chiede l’assoluzione, il fatto non costituisce reato,
L’imputato, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, veniva citato a giudizio per rispondere del reato ascrittogli. Nel corso del dibattimento veniva acquisita documentazione e venivano esaminati i testi richiesti dalle parti, i consulenti tecnici della difesa e l’imputato. P.M. e difesa concludevano infine come in epigrafe. Al giudicabile, nella propria qualità di titolare di uno studio di osteopatia, è contestato il reato di cui all’art.348 c.p. per avere, pur privo dell’abilitazione, scolto attività medica compiendo anamnesi, diagnosi e terapie riabilitative nonché rilasciando certificati medici. In mancanza, da un lato, di un’espressa e specifica disciplina legislativa della professione dell’osteopata (per altro attualmente in fase di approvazione parlamentare) ed in assenza, dall’altro, all’interno del nostro ordinamento, di una nozione di atto medico, il problema oggetto del presente procedimento è pertanto quello di verificare a quali condizioni le attività descritte nel capo di imputazione si sostanzino in atti medici al fine poi di accertare se, nel caso di specie, il giudicabile abbia inh effetti compiuto atti con tali caratteristiche, onde invaso la sfera riservata ai professionisti abilitati e penalmente tutelata dall’art.348 c.p. E’ infatti ormai consolidato principio giurisprudeiale quello secondo cui debbono reputarsi lecite e consentite tutte le attività diverse rispetto a quelle riservate alle c.d. professionisti protette; ciò in quanto “l’evoluzione scientifica e tecnologica determinano sovente la possibiltà che nuove attività professionali non riescano ad essere incasellate nelle professioni ufficialmente consolidate, ma ciò non può essere motivo per una dilatazione degli ampbiti delle categorie professionali riconosciute, fino a comprendere nella riserva loro spettante, attività solo analoghe, complementari, parallele o ausiliarie rispetto alle professioni protette”. Ha in proposito riferito il consultente tecnico della difesa, dott. Loverci, medico legale, che le attività indicate nel capo di imputazione, per sostanziarsi in veri e propri atti medici, devono consistere, quanto all’anamnesi, in una approfondita indagine ricognitiva familiare, personale remota e personale prossima, funzionale ad una descrizione della situazione del paziente, la più completa possibile e caratterizzata dall’utilizzo della precisa terminologia medica, quanto alla diagnosi, nella indicazione di una patologia riconosciuta e convenzionale, quanto alla terapia, nell’intervento volto a rimuovere la causa della patologia, anche, e di norma, attraverso la somministrazione di medicinali e quanto, poi al rilascio di certificati, nella redazione di dichiarazioni relative allo stato di salute del paziente fidefacenti in quanto provenienti da soggetto appositamente abilitato. Anamnesi, diagnosi e terapia, quali attività riservate ai soggetti specificatamente abilitati, si pongono pertanto in linea di logica consequenzialità al fine di pervenire alla individuazione di una patologia scientificamente riconosciuta ed alla sua rimozione con tecniche anch’esse convenzionali secondo la scienza medica. Quanto riferito dal consulente tecnico, dott. Loverci, è pienamente condivisibile non solo poiché consente di ritagliare i confini del concetto di atto medico, in quanto tale riservato ai soggetti abilitati, alla stregua del criterio della apposita preparazione tecnico-scientifica e della valorizzazione della speifica professionalità, ma anche poiché si pone in linea con i precedenti giurisprudenziali secondo i quali l’attività riservata al medico si estrinseca nella individuazione e diagnosi delle malattie, nel prescriverne la cura e nel somministrare i rimedi… (crf. Cass. 5838/95). Occorre dunque accertare se l’imputato, nello svolgimento della propria attività di osteopata abbia compiuto atti connotati dalle caratteristiche appena riferite, potendosi, per quanto precede, solo in tale caso ritenere realizzata quell’invasione della sfera riservata idonea a fare scattare la tutela apprestata dall’art.348 c.p. Va in proposito da subito evidenziato in cosa l’osteopatia consista. Come riferito dall’imputato, non contraddetto da altre emergenze dibattimentali e, soprattutto, confermato dall’altro consulente tecnico della difesa, Furlan Iginio, osteopata, vicepresidente del Registro degli osteopati d’Italia e consulente ella commissione parlamentare incaricata della predisposizionedel disegno di legge in via di approvazione, l’osteopatia, all’esercizio della quale si accede a mezzo di diploma conseguito a seguito di appositi corsi ed esami cui sono ammessi soggetti muniti di determinati titoli anche diversi dalla laurea in medicina, consiste in una pratica che, tramite l’utilizzo delle mani ed attraverso l’analisi della qualità del movimento e la palapazione consente di eseguire una valutazione delle singole strutture corporee indivinduando le restrizioni dei movimenti fisiologici che, con opportune metodiche manuali, ripristina durante il trattamento, mirato al riequilibrio eziologico e non sintomatico dei disturbi della persona. Si tratta in altri termini di una pratica che non mira a sopprimere un sintomo ma che, attraverso palpazione e leggeri massaggi, tede al potenziamento delle strutture corporee sane in modo tale da esaltare le capacità di compenso del singolo soggetto per consentirgli di pervenire ad un riequilibrio complessivo. Da quanto precede derivano evidenti le differenze tra la pratica in parola e la attività medica sia sotto il profilo delle finalità che le ispirano sia sotto il profilo dei trattamenti utilizzati per il conseguimento di dette finalità e da ciò deriva a sua volta anzitutto l’impossibilità di sovrapporre l’anamnesi medica alla c.d. analisi osteopatica. Infatti, pur trattandosi in entrambi i casi di attività necessariamente preliminari basate sulla raccolta per iscritto di dati, la analisi asteopatica, a differenza della anamnesi medica descritta dai dott. Loverci, ha per oggeto il solo paziente e l’individuazione degli schemi posturali dallo stesso adottati al fine di indurre, attraverso il ripristino manuale delle micro mobilità, la risposta organica funzionale dell’individuo. Ne consegue dunque, non solo l’utilizzo nelle trascrizioni delle analisi osteopatiche di terminologie differenti rispetto a quelle strettamente mediche tipiche nelle anamnesi medica è funzionale alla formulazione di una diagnosi medica costituisce il punto di partenza delle valutazioni dell’osteopata che, preso atto della patologia in essa specificata, raccoglierà i dati necessari non alla eliminazione di quella patologia ma all’individuazione dell’intervento riequilibratore più consono. E, a ben vedere, quanto appena descritto è ciò che è accaduto nel caso oggetto del presente procedimento. Le testi ---------------------------------- tutte clienti del giudicabile, dopo avere riferito di domande preliminari rivolte loro dal Pederzolli e della trascrizione di dati da parte di costui su appositi fogli, hanno infatti concordemente precisato di essersi presentate presso lo studio di costui in possesso di diagnosi in precedenza effettuate da medici, dalle quali mai il predetto ebbe a discostarsi e delle quali in ogni caso prese atto. Ed è proprio in tale prospettiva che deve essere inquadrato il ricorso, pacifico, al diafanoscopio da parte del Pederzolli per l’esame delle risultanze radiografiche relative a talune clienti. Infatti, poiché la visione di lastre a mezzo di diafanoscopio mai portò il giudicabile a formulare diagnosi differenti o alternative rispetto a quelle mediche di cui le clienti erano già in possesso, il ricorso al citato strumento, non riservato ai medici in genere ma al solo fine del compimento di atti medici veri e propri, nessuna altra ragione può avere avuto se non quella, indubbiamente lecita, di avere una personale percezione del problema della paziente. Il Pederzolli dunque non raccolse anamnesi mediche né, tanto meno, formulò diagnosi di patologie. D’altra parte le più sopra ricordate differenze tra l’attività medica e la pratica osteopatica, consentono di escludere pure che, successivamente alla analisi, l’imputato abbia provveduto a praticare terapie mediche vere e proprie onde riservate ai soggetti espressamente abilitati. L’intervento terapeutico praticato dal --------------quale osteopata, oltre a non mirare alla eliminazione del sintomo attraverso la rimozione della patologia ma limitandosi alla sollecitazione delle strutture corporee sane per esaltarne le capacità di compenso, è infatti consistito in ogni caso, come dichiarato da tutti i clienti escussi, in una delicata manipolazione mai accompagnata dalla prescrizione di farmaci. Né può ritenersi che la manipolazione, implicando ovviamente il contatto con il corpo del paziente, sia, per ciò solo, risevata ai medici abilitati, in quanto potenzialmente idonea a peggiorare le situazioni patologiche già in atto onde dovendo essere svolta da soggetti muniti di particolari conoscenze che la sola abilitazione può garantire. Ed infatti, anche a volere tralasciare la circostanza per cui la formazione degli osteopati prevede allo stato, ed anche in assenza di specifica disciplina normativa, il sostenimento, tra gli altri, di numerosi esami relativi alla anatomia umana, non può essere trascurato il dato, riferito dallo stesso consulente tecnico medico legale, per cui i messaggi nei quali l’intervento osteopatico si sostanzia sono talmente blandi e leggeri da essere obiettivamente inidonei, qualora non producano il beneficio sperato, ad arrecare danni di sorta al paziente. Per quanto precede, neppure gli interventi terapeutici realizzati dal ------------ nel corso dello svolgimento della propria attività di osteopata possono reputarsi atti medici penalmente tutelati dalla norma incriminatrice richiamata in epigrafe. Resta da considerare se tali possano essere reputati quelli consistiti nel rilascio di certificati attestanti le patologie dei clienti. Va in proposito evidenziato che, nell’insieme della documentazione versata in atti, è dato rinvenire un solo documento il cui “incipit” recita “Si certifica…”. All’interno di tale scritto, che venne rilasciato a --------------------------, si legge testualmente “ Si certifica di aver visitato la Signora Di Napoli Antonietta affetta da dolori lombosacrali e di avere riscontrato una significativa perdita di mobilità delle due articolazioni sacroiliache e della colonna lombare unita ad una perdita della fisiologica lordosi cervicale e ad un appiattimento della cifosi dorsale; esso inoltre risulta vergato su carta intestata a “-------------------– Studio di osteopatia” con in calce l’apposizione di un timbro riportante le diciture “-------------------– insegnante di educazione fisica-osteopata”. Ne consegue pertanto che ben difficilmente lo scritto in parola, considerato i suoi aspetti formali e contenutistici, può essere considerato un certificato medico munito delle caratteristiche indicate dal dott. Loverci. Quanto agli aspetti formali, tale scritto risulta infatti vergato su di un foglio intestato, in modo chiaro ed esplicito, non a un medico ma ad un osteopata ed insegnante di educazione fisica, con la conseguenza per cui ad esso mai potrebbe essere riconosciuta rilevanza certificativa onde efficacia probatoria di quanto in esso indicato. Quanto agli aspetti contenutistici, non può non notarsi come la descrizione delle problematiche della persona cui lo scritto in esame si riferisce sia il risultato dell’esame posturale della stessa onde fotografi una situazione di fatto senza cenno alcuno ad eventuali patologie causa di tale situazione. Si è in definitiva in presenza, non di un certificato medico vero e proprio, ma di una semplice dichiarazione avente ad oggetto quanto percepito dall’osteopata ed insegnante di educazione fisica nel corso dell’esame posturale della persona e, in quanto tale, sfornita di qualsivoglia efficacia dimostrativa della situazione patologica, infatti non specificata, della stessa. E, a ben vedere, furono proprio di tale tenore le dichiarazioni che il --------------------------rese alla Di Napoli quando costei gli chiese se poteva rilasciarle un certificato. Come riferito dalla Di Napoli in sede di esame, l’imputato, nell’occasione, le precisò infatti “…che quel foglio non poteva avere nessun valore”. Dall’insieme delle considerazioni svolte, consegue in conclusione che, in attesa della auspicabile regolamentazione legislativa del settore, l’attività di osteopata, se esercitata, come ha fatto -------------, nel rispetto delle finalità e delle metodologie sue proprie, non invade in alcun modo sia la sfera della attività medica normativamente tutelata. Si tratta certamente di una attività volta ad arrecare sollievo e beneficio a soggetti affetti da patologie mediche, onde si sostanzia in una attività complementare ed ausiliaria rispetto a alla attività medica, come peraltro dimostrato dalla collaborazione, ampiamente comprovata dall’istruttoria dibattimentale svolta, tra medici professionisti ed abilitati ed osteopati, ai quali i primi indirizzano loro pazienti. Il ------------------ va pertanto assolto dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Visto l’art. 530 c.p.p.
ASSOLVE
--------------------------dal reato ascritto perché il fatto non sussiste.
Genova, 14.07.2003
IL GIUDICE
Dr. P.Lepri
Il Cancelliere C1
Isabella Ghiglione Sentenza comunicata al Procuratore Generale
Il 24.07.03
L’Operatore Giudiziario B2
Lorena Malagutti
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11) Fonte: La Repubblica, 6 aprile 2005
Accusa di duplice omicidio per il falso medico
Due pazienti che si erano affidati alle sue "cure naturali" sono morti
FRANCA SELVATICI
DUPLICE omicidio volontario aggravato. E' la gravissima accusa contestata dal pm Tommaso Picazio contastata a Marco Schiavazzi, 46 anni, che si presentava come "doctor of naturopaty" o "Heilpraktiker", specializzato a lubecca nella cura del carcinoma al seno, e praticava quella che presentava come medicina naturale o omeopatica. Due persone che si erano affidate alle sue cure, un medico in pensione che soffriva di diabete e di fibrosi polmonare e una giovane donna già operata di tumore al seno che desiderava ardentemente avere un figlio, sono morte dopo aver interrotto le terapie tradizionali. Ieri gli investigatori della squadra mobile hanno notificato al falso oncologo l'avviso di conclusione delle indagini. Marco Schiavazzi, che pur non essendo laureato in medicina aveva ambulatori a Firenze e a Prato, visitava, formulava diagnosi, prescriveva analisi e terapie e si faceva retribuire, era -secondo le accuse- consapevole della propria incompetenza medica e dei rischi gravissimi cui esponeva i suoi "pazienti". Nonostante ciò, li convinceva ad abbandonare le terapie tradizionali per affidarsi alla "medicina naturale". All'anziano medico, che era sottoposto a costante terapia per insufficienza respiratoria e che si rivolse a lui nel 1996, tolse tutte le medicine e anche l'ossigeno. Le conseguenze furono drammatiche, secondo la ricostruzione dell'accusa: scompenso cardio-respiratorio e cardio-circolatorio, ricovero d'urgenza seguito da altri ripetuti ricoveri, rapida degenerazione della patologia fino alla morte intervenuta il 6 settembre '98. Ancora più drammatica la storia della giovane paziente che si rivolse al "dottor" chiavazzi nel '98. Aveva 36 anni, era stata operata per un nodulo al seno, i medici le avevano proposto un protocollo terapeutico fondato sulla sinergia fra chemioterapia, radioterapia e terapia anti-estrogena di mantenimento. Lei voleva un bambino. Schiavazzi, secondo le accuse, la convinse a mettere da parte il protocollo terapeutico e a sottoporsi ad una terapia "omeopatica" basata sull'assunzione di dosi massicce di vitamina C. La giovane paziente riuscì a coronare il suo sogno di avere un figlio, ma il tumore al seno si ripresentò, con metastasi epatiche. E per lei non ci fu niente da fare. La morte arrivò il 10 febbraio 2002. L'inchiesta partì dalle denunce delle famiglie dei due pazienti deceduti, assistite dagli avvocati Marco Passagnoli, Nicola Muncibi e Iacopo Andreini. Gli investigatori della squadra mobile hanno individuato anche altri pazienti del sedicente medico naturalista laureato in Germania, che avevano pagato, talvolta a caro prezzo, "terapie inutili, inidonee, e talvolta anche dannose", nella speranza di curare le più varie malattie, dalla ipoplasia midollare, all'artrosi, all'obesità, all'allergia, al linfoma, alla spondilite anchilosante, al dolore di schiena, al tumore epatico. Per questo Marco Schiavazzi è accusato anche di truffa e di esercizio abusivo della professione medica. Infine, per aver querelato per diffamazione il padre disperato della giovane donna morta dopo essersi affidata alle sue cure, deve rispondere anche di calunnia.
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13) Fonte: IL GIORNALE DELLA Previdenza dei Medici e degli Odontoiatri
Anno VIII - n° 1 - 2006
L'AVVOCATO
PROFESSIONE MEDICA:
ESERCIZIO ABUSIVO
a cura dell'Avv. Pasquale Dui (*)
L'articolo 348 del codice penale punisce chiunque eserciti abusivamente una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello stato. La sentenza della Corte di Cassazione
E' di alcuni giorni fa la notizia di un medico che, pur non avendo mai completato, nel nostro Paese, le pratiche per ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione, dopo aver conseguito la laurea in medicina in Brasile, ha continuato ad esercitare indisturbato l'attività fino all'intervento della competente autorità giudiziaria.
Il nostro Codice penale, all'art. 348 punisce, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro cento a euro cinquecento, chiunque eserciti abusivamente una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione della Stato.
Ad essere tutelato è l'interesse generale della Pubblica Amministrazione, affinchè determinate professioni, per le quali sono necessari particolari requisiti di probità e competenza tecnica, siano esercitate soltanto da chi, avendo conseguito una speciale abilitazione amministrativa, risulti in possesso delle qualità morali e culturali richieste dalla legge.
L'abusivismo, quindi, consiste nell'essere sforniti di abilitazione; qualora, invece, questa sia stata conseguita, ma sia limitata nello spazio o preclusa nel tempo, non si può parlare di esercizio abusivo e, nemmeno , di illecito penale.
Ora perchè si configuri il suddetto reato lo scopo di lucro è irrilevante e, in genere, qualisiasi movente di carattere privato o di beneficenza.
Allo stesso modo non escludono l'illecito la gratuità della prestazione professionale e neppure il consenso del destinatario della prestazione abusiva, in quanto l'interesse leso, essendo di carattere pubblico, resta indisponibile.
E' sufficiente anche il compimento di una sola isolata prestazione.
Di recente, la Corte di Cassazione (Cass. sez. pen. 4 aprile 2005 n.16626) ha stabilito il reato di esercizio abusivo della professione medica anche chi, senza la necessaria abilitazione, prescrive farmaci tra quelli libaramente venduti in farmacia, poichè la prescrizione di un medicinale da parte di un terzo è destinata ad influire sulle modalità di assunzione del farmaco, sulla sua durata, sull'interpretazione da parte del fruitore di eventuali reazioni (anche negative) al preparato stesso e, in definitiva, sulla percezione della natura e dei risulteti della cura realizzata attraverso il medicinale stesso. E ancora, sempre secondo la Suprema Corte, pretiche come la chiropratica, la naturopatia e l'iridologia possono essere svolte anche da chi non è in possesso di abilitazione all'esercizio della professione medica, purchè questi non lo faccia qualificandosi come medico e, comunque, compiendo atti propri e tipici della professione medica. Infine, è opportuno ricordare che l'osservanza delle norme che disciplinano l'esercizio della professione tutelata e richiamata dall'art. 348 cod. pen., al punto che le disposizioni attinenti alla professione stessa sono recepite nel precetto penale, con l'effetto che la loro ignoranza non può essere invocata quale causa di esclusione della responsabilità.
(*) del Foro di Milano
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14) competenze giuridiche per la formazione in Italia di Tecnici, Istruttori ed altre figure similari di Operatori Sportivi (*) a livello nazionale
La formazione degli operatori sportivi a livello nazionale è di competenza dei soggetti che operano, in Italia, con riconoscimento giuridico in campo sportivo e cioè:
- il C.O.N.I. Comitato Olimpico Nazionale Italiano
- le Federazioni Sportive o Discipline associate riconosciute dal C.O.N.I.
- gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.
Le competenze sono state confermate dal Decreto Legislativo 23/07/1999 n. 242 (cosiddetto decreto Melandri di riordino dello sport) che assegna al C.O.N.I., a norma dell'art.11 della Legge 15 marzo 1997 n.59, "l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale" e la "promozione della massima diffusione della pratica sportiva nei limiti di quanto stabilito dal D.P.R. 24 luglio 1977 n.616
"Lo Statuto del C.O.N.I., regolarmente approvato dal Ministero vigilante, detta, all'art.2 le funzioni di disciplina e regolazione ed all'art.26 l'ordinamento degli Enti di promozione Sportiva. In particolare poi, per gli Enti di Promozione Sportiva, la legittimazione della formazione dei tecnici, istruttori ed atre figure similari di operatori sportivi deriva dalle previsioni dell'art.2 del Regolamento "per il riconoscimento ed i rapporti C.O.N.I. - Enti di promozione Sportiva", approvato dal Consiglio nazionale del C.O.N.I. il 01/08/2001.
Competenze delle Regioni
Ferme restando le competenze nazionali del C.O.N.I. (e quindi delle federazioni e degli Enti di Promozione Sportiva), le funzioni in materia di sport sono state, nel tempo ed in parte, con diversi provvedimenti, attribuite alle Regioni (legge 549/95, art.2, comma 46, lettera b; Legge 59/97, art.7; Dlg 31/03/98 n.112) fino ad arrivare alle recenti modifiche dell'art.117 della Costituzione, per cui, allo stato attuale, la materia dello sport è "a legislazione concorrente" tra Stato e Regioni.
Sono pertanto riconosciuti come "Istruttori, Tecnici qualificati ed altre figure similari di Operatori sportivi" i soggetti in possesso, alternativamente, di:
- Diploma di Laurea in Scienze Motorie
- Diploma I.S.E.F.
- Percorso formativo di Istruttore o Tecnico come disciplinato dalle federazioni o dagli
Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.
Pertanto gli Istruttori e Tecnici sportivi con i titoli suddetti possono legittimamente operare in Italia fornendo le loro prestazioni tecnico-operative ai vari Utenti.
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15) Corte Costituzionale - Ordinanza inappellabile N° 149 del 1988 in cui si stabilisce che “non è attività medica” eseguire valutazioni ortostatiche generali e locali, fornire suggerimenti riguardanti stile di vita, alimentazione, uso di prodotti naturali, intervenire su articolazioni con manipolazioni mirate.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16) TAR Veneto, sezione terza, ordinanza n. 298/07; depositata il 17 maggio. Un'ordinanza del Tar Venezia ha stabilito che non occorre alcuna autorizzazione sanitaria per svolgere l’attività di osteopata. Il caso è quello di un soggetto (non medico) che svolgeva la propria attività di osteopatia all’interno di un immobile. Ad un controllo da parte del Comune tale soggetto si vedeva inibita l’attività in quanto secondo il Comune di Venezia occorreva ottenere l’autorizzazione sanitaria. L’osteopata ricorreva allora al TAR che in sede cautelare sospendeva il provvedimento del Comune. Afferma infatti il TAR che l'attività osteopatica è, una scienza terapeutica naturale, fondata su una conoscenza precisa della fisiologia e dell'anatomia del corpo umano; si serve di ogni mezzo manuale di diagnosi per evidenziare le disfunzioni e l'assenza di mobilità dei tessuti che comportano un'alterazione dell'equilibrio generale dell'individuo. Ciononostante – ha spiegato il TAR - le prestazioni afferenti all'osteopatia, non essendo espressamente qualificate sotto un profilo giuridico come attività medico-sanitaria, devono ritenersi liberamente esercitabili.
